Il rientro dal lungo ponte da modo di soffermare l'attenzione sulla recente Ordinanza della Corte di Cassazione, depositata in data 30 aprile u.s., numero 10393.

Il tema centrale della Ordinanza riguarda i requisiti considerati "necessari" da parte della Corte al fine di potere beneficiare delle agevolazioni fiscali. 

Sul punto abbiamo già più volte scritto o siamo più volte intervenuti, soprattutto in accesa presa di posizione verso coloro i quali, anche operatori nel settore hanno sempre dichiarato " l'importante è che l'associazione sia iscritta al Coni. Il resto non conta ". 

In realtà non è cosi adesso, cristallizzato dalla Corte, ma non era cosi neppure prima dell'Ordinanza. 

Condizione fondamentale per potere beneficiare delle agevolazioni fiscali per una associazione sportiva è , in prima istanza e fondamentale, l'iscrizione al Registro Coni. Iscrizione che sta assumendo in questo periodo una connotazione sempre più precisa, fugando dubbi di presunte appartenenze al mondo sportivo di realtà associative che avevano, oggettivamente, poco a che fare con lo sport. 

Durante in convegni in giro per l'Italia raccontiamo sempre della nostra esperienza in associazioni sportive costituite come scuole di danza dove in realtà si nascondevano locali per scambisti, o tentatiti di fare passare per associazioni sportive realtà operanti nell'estetica, come un club in cui si praticava la ricostruzione delle ciglia " in velocità", al fine di garantire l'agonismo. Finalmente l'appartenenza al Con verrà prevista solo per quelle realtà dove lo sport viene praticato "sul serio".

Ma, e lo conferma la Cassazione, con buona pace di tutti, la semplice iscrizione al Coni non è sufficiente per " certificare" l'esistenza di un sodalizio puro. 

Nessuno discute sulla esistenza di una attività sportiva, laddove vi sia reale iscrizione al Registro Coni, ma questo non comporta necessariamente la sussistenza di una reale associazione perchè, e lo prevede anche la legge, nessuno impedisce di praticare sport anche a livello commerciale. 

La Corte specifica che è necessario: 

  • svolgere effettivamente attività sportiva dimostrabile con manifestazioni sportive;
  • avere i libri sociali compilati;
  • dimostrare a tutti gli effetti di avere provveduto alla convocazione delle assemblee;
  • avere dei regolamenti interni sportivi;
  • dichiarare a tutti i soci che sono tali, non clienti;
  • usare nella corrispondenza la dicitura " associazione sportiva " in luogo a "club" (non aggiungiamo anche in luogo a "onlus", ricordando che le onlus in ambito sportivo sono cosa differente rispetto alle semplici associazioni sportive. 

Importante è, e lo conferma la Corte, avere una reale vita associativa, una base associativa e una partecipazione sociale alla attività sportiva. 

Il sottile margine di distinzione fra un sodalizio sportivo che non riesce a dimostrare una reale base associativa e una realtà commerciale è talmente sottile da essere quasi invisibile: durante gli accertamenti viene richiesta l'iscrizione al Coni, in prima battuta, ma la domanda successiva è : riuscite a dimostrare l'attività associativa? 

Rispondere " si " o "no" a questa domanda fa derivare differenze sulla prosecuzione dell'accertamento.

Ci sono ulteriori punti della Ordinanza meritevoli di attenzione, sui quali torneremo nei prossimi giorni , come il pericolo dei messaggi pubblicitari e delle quote differenziate.

 

@arrighikatia

@massimilianozito

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