Comunicato F.P.I. Lombardia

 

Al fine di chiarire e andare incontro a tutta una serie di quesiti che mi vengono posti in ordine alle disposizioni inerenti le nuove misure di contenimento del COVID-19, di seguito cerco di chiarire alcuni punti, validi per la zona BIANCA e in questo momento quale Lombardia in zona GIALLA.

 

Si fa presente che la F.P.I. in ossequio a quanto previsto attualmente dalla normativa nazionale, ha provveduto a comunicare al C.O.N.I. i calendari delle competizioni di interesse nazionale (Nazionale AOB/Gym Boxe + Riunioni/Internazionale AOB/Pro) affinché gli atleti impegnati possano proseguire gli allenamenti nel caso le regioni di appartenenza finissero in zona Arancione o Rossa

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html.

 

Innanzitutto, di seguito la differenza tra le certificazioni verdi COVID-19:

 

- Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. 

- Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. (Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare).

- Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo (terza dose), successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose).

 

Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri ben definiti.

 

Per quanto riguarda il settore sportivo e in particolare quello a cui a noi tutti interessa, le ultime disposizioni prevedono che:

 

- per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto, fino allo stato di cessazione dello stato di emergenza, è consentito l’accesso esclusivamente ai possessori di Green Pass rafforzato al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso, con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportive al chiuso (vedasi allegato Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive);

 

- a partire da lunedì 10 gennaio 2022 l’accesso a strutture al chiuso e/o centri all’aperto per servizi e attività di palestre, nonché agli spogliatoi e docce è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass rafforzato. Rimangono esenti le persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri ben definiti e gli accompagnatori delle persone non autosufficienti;

In ogni caso sarà necessario determinare un numero massimo di persone, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere.

Per quanto riguarda l’uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l’importanza del ricambio d’aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.

 

- In riferimento a chiunque svolga la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato all’interno di strutture sportive, come palestre, vedasi operatori sportivi quali Tecnici Sportivi/Istruttori, personale amministrativo, collaboratori sportivi etc. è previsto l’obbligo di possedere e esibire su richiesta, la certificazione verde COVID-19, Green Pass base.

Attenzione, non è ancora chiaro se dal 15 febbraio, quando entrerà in vigore l’obbligo vaccinale e quindi possedere un Green Pass rafforzato per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni o li compiranno entro il 15 di giugno prossimo per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblico e/o privato riguarderà anche le attività di palestra sopra citate.

 

Quanto sopra è fatto salvo eventuali nuove modifiche alle disposizioni legislative o per quanto la F.P.I. vorrà introdurre per la specificità delle attività.

 

Cordiali saluti.

Massimo Bugada